Decreto liquidità: nuove sospensioni dei versamenti

10.04.2020

Gentili Clienti,

il Decreto Liquidità pubblicato in Gazzetta Ufficiale, oltre ad un ampia parte dedicata ai prestiti ed alle garanzie bancarie, riporta disposizioni di carattere fiscale e qualche aggiustamento rispetto ai contenuti del precedente decreto "Cura Italia".

L'art. 18 D.L. 23/2020 riguarda la sospensione dei versamenti tributari e contributivi e travolge il complesso sistema già delineato dagli omologhi articoli del decreto "Cura Italia", utilizzando una logica differente per categorizzare i soggetti che beneficeranno delle nuove misure.

Una prima categoria di contribuenti è quella rappresentata da tutti coloro i quali, nell'esercizio precedente, hanno realizzato ricavi o compensi in misura non superiore a euro 50 milioni. Per questi, vi è la sospensione dei versamenti di aprile e maggio 2020, quanto a:

  • ritenute per lavoro dipendente e assimilato e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali operate dai sostituti d'imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ma vi è una condizione: questi soggetti devono aver subito una riduzione del fatturato almeno pari al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020, rapportati con i mesi di marzo e aprile dell'esercizio precedente.

La seconda categoria di contribuenti è quindi quella rappresentata da chi abbia superato euro 50 milioni di ricavi o compensi. Per questi le sospensioni dei versamenti sono le medesime viste sopra, ma cambia la condizione: essi devono aver subito una riduzione del fatturato almeno pari al 50% nei mesi di marzo e aprile 2020, rapportati con i mesi di marzo e aprile dell'esercizio precedente.

Il comma 9 dell'art. 18 in commento sottolinea come INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate si debbano attivare per garantire il controllo sui limiti di fatturato e sulle condizioni di sospensione dei versamenti, per tutti i contribuenti che se ne avvarranno.

Le sospensioni dei versamenti appena riassunte si applicano anche a:

  • tutti i contribuenti (per chiarezza, ognuna di queste disposizioni riguarda sia imprenditori che professionisti) che abbiano iniziato l'attività dopo il 31/03/2019 - poiché, di fatto, non hanno storicità nel fatturato;
  • enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Solo per l'IVA, i contribuenti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza possono sospendere i versamenti di aprile e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato almeno pari al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020, rapportati con i mesi di marzo e aprile dell'esercizio precedente.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, in un'unica soluzione o in un massimo di 5 rate costanti, senza applicazione di sanzioni e interessi, decorrenti dal 30 giugno medesimo.

Infine, è interessante rilevare che tutti i versamenti scadenti il 16 marzo 2020, che avevano beneficiato della rimessione in termini ad opera dell'art. 60 D.L. 18/2020, potendo essere effettuati entro il 20 marzo 2020, saranno considerati tempestivi e non sconteranno sanzioni e interessi se effettuati comunque entro il 16 aprile 2020.

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