Decreto liquidità: nuove sospensioni dei versamenti
Gentili Clienti,
il Decreto Liquidità pubblicato in Gazzetta Ufficiale, oltre ad un ampia parte dedicata ai prestiti ed alle garanzie bancarie, riporta disposizioni di carattere fiscale e qualche aggiustamento rispetto ai contenuti del precedente decreto "Cura Italia".
L'art. 18 D.L. 23/2020 riguarda la sospensione dei versamenti tributari e contributivi e travolge il complesso sistema già delineato dagli omologhi articoli del decreto "Cura Italia", utilizzando una logica differente per categorizzare i soggetti che beneficeranno delle nuove misure.
Una prima categoria di contribuenti è quella rappresentata da tutti coloro i quali, nell'esercizio precedente, hanno realizzato ricavi o compensi in misura non superiore a euro 50 milioni. Per questi, vi è la sospensione dei versamenti di aprile e maggio 2020, quanto a:
- ritenute per lavoro dipendente e assimilato e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali operate dai sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.
Ma vi è una condizione: questi soggetti devono aver subito una riduzione del fatturato almeno pari al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020, rapportati con i mesi di marzo e aprile dell'esercizio precedente.
La seconda categoria di contribuenti è quindi quella rappresentata da chi abbia superato euro 50 milioni di ricavi o compensi. Per questi le sospensioni dei versamenti sono le medesime viste sopra, ma cambia la condizione: essi devono aver subito una riduzione del fatturato almeno pari al 50% nei mesi di marzo e aprile 2020, rapportati con i mesi di marzo e aprile dell'esercizio precedente.
Il comma 9 dell'art. 18 in commento sottolinea come INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate si debbano attivare per garantire il controllo sui limiti di fatturato e sulle condizioni di sospensione dei versamenti, per tutti i contribuenti che se ne avvarranno.
Le sospensioni dei versamenti appena riassunte si applicano anche a:
- tutti i contribuenti (per chiarezza, ognuna di queste disposizioni riguarda sia imprenditori che professionisti) che abbiano iniziato l'attività dopo il 31/03/2019 - poiché, di fatto, non hanno storicità nel fatturato;
- enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
Solo per l'IVA, i contribuenti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza possono sospendere i versamenti di aprile e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato almeno pari al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020, rapportati con i mesi di marzo e aprile dell'esercizio precedente.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, in un'unica soluzione o in un massimo di 5 rate costanti, senza applicazione di sanzioni e interessi, decorrenti dal 30 giugno medesimo.
Infine, è interessante rilevare che tutti i versamenti scadenti il 16 marzo 2020, che avevano beneficiato della rimessione in termini ad opera dell'art. 60 D.L. 18/2020, potendo essere effettuati entro il 20 marzo 2020, saranno considerati tempestivi e non sconteranno sanzioni e interessi se effettuati comunque entro il 16 aprile 2020.
