La documentazione per “risparmiare” con la Dichiarazione dei Redditi

13.04.2017

In vista della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, di seguito è indicata la documentazione indispensabile per attestare gli oneri che danno diritto alle detrazioni e deduzioni di imposta. 

DEDUZIONE DI IMPOSTA 

  • contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi INAIL per le casalinghe); 
  • contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
  • contributi per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e "badanti");
  • contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se sostenuti per i familiari a carico;
  • spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 4 Legge 104/92;
  • spese per l'acquisto di medicinali sostenute da portatori di handicap (fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, documentazione rilasciata dalla farmacia estera);
  • erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute;
  • assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
  • assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimentari stabiliti dall'autorità giudiziaria;
  • contributi ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
  • erogazioni liberali a favore associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell'ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, università ed altri enti di ricerca, enti parco regionali e nazionali;
  • spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale. 

DETRAZIONE DEL 19%                                                                                 Documentazione relativa ai principali oneri che danno diritto alla detrazione: 

  • spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, analisi, prestazioni specialistiche, acquisto/affitto di protesi sanitarie, assistenza infermieristica e riabilitativa, certificati medici);
  • per cure termali e prestazioni rese da dietisti e chiropratici, per mesoterapia e ozonoterapia, oltre al documento attestante la spesa occorre la prescrizione medica;
  • spese per l'acquisto di medicinali (fatture o scontrini fiscali "parlanti" contenenti la stampa del codice fiscale del destinatario); nel caso di "dispositivi medici" è indispensabile la denominazione del prodotto e reperire la documentazione attestante la marcatura CE;
  • nel caso di spese sanitarie sostenute all'estero, occorre che la documentazione rilasciata dalla farmacia estera riporti i medesimi dati richiesti per le spese sostenute in Italia ad eccezione del codice fiscale che si potrà integrare manualmente;
  • spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica ("ticket");
  • spese mediche chirurgiche e specialistiche e spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento e l'adattamento di veicoli sostenute da portatori di handicap; spese per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di cani-guida per soggetti non vedenti; spese di interpretariato per soggetti sordomuti;
  • spese veterinarie;
  • interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
  • interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);
  • spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;
  • provvigioni pagate ad intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
  • premi versati per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000; premi versati per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2001.
  • spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
  • spese sostenute per la frequenza di asili nido da parte di figli fino a tre anni di età;
  • tasse universitarie pagate nel 2016; sono altresì detraibili i contributi per accedere ai test d'ingresso per le facoltà universitarie che li richiedono e le spese per sostenere l'iscrizione al dottorato di ricerca; spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo massimo di € 564 per alunno/studente;
  • spese per il riscatto della laurea anche di familiari a carico;
  • spese sostenute per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegnazione relativi a studenti universitari "fuori sede";
  • spese per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (c.d. "badanti"), anche se sostenute per familiari a carico;
  • spese funebri sostenute anche per persone non legate da vincolo di parentela;
  • erogazioni liberali a favore di attività culturali ed artistiche, di istituti scolastici, di società e associazioni sportive dilettantistiche, di enti dello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore musicale, ad associazioni di promozione sociale, a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari avvenuti anche all'estero;
  • contributi associativi alle società di mutuo soccorso. 

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 26%                                                         Documentazione relativa alle erogazioni liberali a favore di ONLUS (limite innalzato a € 30.000) ed erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici. 

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 50% (ex 36%)                                        Documentazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio: copia pratica inviata al Centro Operativo di Pescara (se i lavori sono iniziati prima del 14.05.11) oppure i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di ristrutturazione, fatture e bonifici di pagamento, autorizzazione amministrativa attestante la tipologia di lavoro o dichiarazione rilasciata dall'amministratore di condominio certificante la quota pagata nell'anno 2016 dal condomino per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio.                     Tali benefici potranno essere detratti in quote costanti in 10 anni. Il limite massimo di spesa agevolabile è di 96.000 euro.                                                 E' stato innalzato a 18 mesi dalla fine lavori il termine entro il quale è possibile acquistare un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato e beneficiare di questa agevolazione.                                         Nel caso di acquisto di box o posto auto, per beneficiare della detrazione IRPEF 50% occorre che il bene rispetti determinati requisiti:che sia nuovo, che il venditore sia l'impresa costruttrice o una cooperativa e che vi sia rapporto di pertinenzialità tra il box e l'abitazione. 

BONUS MOBILI                                                                                                                Il c.d. "bonus mobili" prevede una detrazione del 50%, fino ad un limite massimo di spesa di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione sarà ripartita in 10 anni e a condizione che siano state sostenute spese di ristrutturazione dopo il 6.6.2013 e che le spese di ristrutturazione sia state sostenute anteriormente a quelle di acquisto di mobili ed elettrodomestici.                                                                             Con la Circ. 3/E del 2.3.16 viene precisato che anche la sostituzione della caldaia, configurabile come intervento di manutenzione straordinaria e, in presenza di risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, consente l'accesso al bonus arredi. 

BONUS "MOBILI GIOVANI COPPIE"                                                                       È stata introdotta una nuova detrazione IRPEF riservata alle giovani coppie (coniugi o conviventi) che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età, acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000 sostenuta nel 2016, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali. Nel 2017 questa agevolazione non è stata prorogata. 

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 65% (ex 55%)                                           Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 65%: copia della pratica inviata telematicamente all'ENEA contenente l'asseverazione, l'attestazione di certificazione energetica e la scheda informativa sugli interventi realizzati, fatture di acquisto, bonifici di pagamento ed eventuali certificazioni relative agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (es. installazione di pannelli isolanti, di finestre ed infissi), all'installazione di pannelli solari, alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, installazione di schermature solari a protezione di una superficie vetrate e impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Tale agevolazione, entro determinati limiti, dovrà essere ripartita in 10 quote costanti annuali.                                                                         L'agevolazione è stata estesa all'installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda e climatizzazione volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

DETRAZIONE FORFETTARIA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE 

  • copia contratto d'affitto registrato relativo all'abitazione principale stipulato ai sensi della Legge n. 431/98 oppure stipulato ai sensi della normativa relativa ai contratti convenzionali;
  • copia contratto d'affitto registrato stipulato ai sensi della Legge n. 431/98 da giovani di età tra i 20 ed i 30 anni;
  • copia contratto d'affitto registrato per il canone pagato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro. 

VARIE                                                                                                                   È stata introdotta una disposizione per agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing che consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% relativamente ai canoni e relativi oneri accessori entro determinati limiti e condizioni. L'agevolazione in esame è applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020. 

  • Il D.L. n. 172/2012 ha introdotto alcune agevolazioni nei confronti delle "START-UP INNOVATIVE": viene riconosciuta una detrazione del 19% o 25% della somma investita nel capitale sociale della start-up.
  • L'art. 21, DL n. 133/2015 ha introdotto una deduzione pari al 20% a favore dei soggetti privati che dal 30/11/2014 hanno acquistato, costruito o ristrutturato (nel limite di 300.000 euro), un'unità immobiliare a destinazione abitativa, concessa in locazione per almeno 8 anni a canone non superiore a quello definito dai contratti a "canone convenzionale", entro 6 mesi dall'acquisto/termine dei lavori.           

Occorre tener presente che, in base alla normativa fiscale attualmente vigente, per alcune tipologie di spese deducibili o detraibili sono previsti dei limiti massimi agevolabili o delle franchigie. 

Si ricorda inoltre che sulle fatture relative a visite mediche di importo superiore ad Euro 77,47 occorre che sia stata apposta la marca da bollo alla data del documento di spesa. 


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