La tutela del patrimonio ai tempi del COVID

17.10.2020

Il contesto di crisi in cui ci stiamo muovendo o, comunque ci muoveremo presto, tende a favorire comportamenti conservativi volti a tutelare il patrimonio accumulato nel corso degli anni al fine di preservarlo in vista di tempi meno floridi dei presenti o per passarlo ai propri discendenti.

L'istituto più qualificato per perseguire queste finalità è sicuramente il trust, tuttavia la stesura dell'atto appare questione oltremodo delicata e sensibile.
Innanzitutto si deve tenere a mente che lo scopo del trust non è quello della tutela del proprio patrimonio: la protezione che discende dalla segregazione è infatti solamente un effetto connesso al perseguimento di determinate finalità meritevoli di tutela.

L'atto di trust può presentare diversi profili di criticità. Innanzitutto potrebbe contenere delle clausole che rendono nullo o inefficacie l'istituto. Più frequentemente, tuttavia, gli atti istitutivi di trust contengono clausole che portano ad effetti indesiderati per non dire deturpanti sul patrimonio segregato.
È bene sempre valutare a tutto tondo i diversi risvolti delle clausole dell'atto.

Altro aspetto - assolutamente trascurato da molti - è quello dell'interposizione fiscale del trust. Spesso il consulente inserisce nell'atto delle clausole per compiacere l'esigenza sentita dal disponente di continuare sostanzialmente a maneggiare i beni del trust con un animus di vero e proprio proprietario.

Dobbiamo ricordare che il potere invasivo del disponente crea una perniciosa situazione di incertezza fiscale. Ad esempio, nel trust auto dichiarato, chi deve dichiarare i redditi del trust? Il trust come ente non commerciale o il disponente quale soggetto nei cui confronti si imputa direttamente il reddito imponibile? La seconda soluzione appare quella più plausibile, ma l'Agenzia non l'ha mai confermata espressamente.

Il secondo passaggio, dopo la stesura del trust, è quella di scegliere il trustee. Appurata l'inopportunità di scegliere come trustee lo stesso disponente, ferma restando l'impossibilità di esprimere giudizi di carattere generale, inizia la ricerca del trustee ideale tra i propri conoscenti e professionisti.
Non sono infrequenti i casi in cui l'incarico viene assunto a cuor leggero, salvo il pentirsene amaramente a distanza di tempo. Le dimissioni del trustee non sono così agevoli in quanto non si tratta di trovare e nominare un amministratore giudiziale, quanto piuttosto di trovare un soggetto che, in connessione all'assunzione dell'incarico, accetti anche l'intestazione dei beni del trust.


Ricordiamo infine che il trust può anche stimolare azioni di varia natura da parte di terzi che possono non presentarsi sempre come particolarmente "gradevoli". Ricordiamo l'azione revocatoria ex art. 2901 cc come pure il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui al D.Lgs. 74/2000.
Talora si prende con leggerezza l'art. 388 del codice penale rubricato come "Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice" il quale dispone che "chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032".

Il trust e gli altri strumenti di tutela del patrimonio sono anticiclici rispetto alle fasi di crescita e sviluppo in quanto trovano un humus fertile nei contesti di crisi e di incertezza. Questo paesaggio di contorno, tuttavia, è assolutamente pericoloso perché accentua i profili di criticità evidenziati in precedenza.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di constatare un calo dei curiosi verso il trust e una crescita dei soggetti che, diversamente, si sono rivolti a questo istituto consapevolmente. In forte crescita risulta altresì l'interesse ad acquisire servizi professionali di trustee. C'è quindi un abbandono del "cugino esperto" per orientarsi verso prestazioni erogate da professionisti.

In Italia non esiste un albo professionale dei trustee e l'iscrizione ad altri albi professionali non implica di per sé la presenza di quelle competenze necessarie per l'assunzione dell'incarico, trattandosi di prestazioni di tipo specialistico.

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