Le (nuove) società tra avvocati
Novità per gli avvocati che desiderano costituirsi in forma societaria
La Finanziaria 2012 ha previsto la possibilità per i professionisti di esercitare la propria attività anche in forma societaria. La società tra professionisti deve contenere nella denominazione l'indicazione della natura di società tra professionisti e può avere ad oggetto "l'esercizio di più attività professionali". L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il reddito prodotto da tali società va qualificato reddito d'impresa.
L'eccezione era rappresentata dalle società tra avvocati, il cui reddito veniva qualificato come reddito di lavoro autonomo, in quanto l'esclusione di queste società dal fallimento confermava la specificità del tipo e la natura non commerciale dell'attività svolta.
Con la Legge n. 124/2017, il Legislatore è intervenuto modificando la disciplina dell'ordinamento della professione forense.
La società tra avvocati deve:
- essere iscritta in una sezione speciale dell'Albo
- i soci devono essere avvocati iscritti all'Albo ovvero professionisti iscritti in Albi di altre professioni, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto
- i soci avvocati devono rappresentare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione
- i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale e i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
L'esercizio della professione forense in forma societaria non incide sul principio della personalità della prestazione professionale, pertanto:
- l'incarico professionale può essere svolto soltanto dai soci professionisti abilitati allo svolgimento della prestazione richiesta dal cliente
- la responsabilità della società/soci non esclude quella del professionista che ha effettuato la prestazione specifica
- l'eventuale sospensione/cancellazione/radiazione del socio dall'Albo costituisce causa di esclusione dalla società.
L'Agenzia, con la risoluzione n. 35/E ha fornito importanti chiarimenti in merito alla natura del reddito prodotto che deve ritenersi attività d'impresa.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
