Palestre e associazioni sportive: il regime fiscale

15.10.2020

La tua palestra è un'associazione sportiva? Se non sai rispondere a questa domanda ti perdi parecchio. Le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) godono di un regime fiscale agevolato: in sostanza, pagano meno tasse.

Le esenzioni d'imposta sono previste perché le associazioni sportive non hanno uno scopo di lucro e perseguono il fine della promozione dello sport; le normali palestre, invece, sono imprese commerciali e, dunque, tendono al benessere dei loro clienti e a realizzare un profitto dalla loro attività.

Se la tua palestra ti chiede di diventare socio, anziché un semplice cliente iscritto, molto probabilmente esercita l'attività in forma di Asd. Esaminiamo, quindi, il regime fiscale di palestre e associazioni sportive per capire quali sono le agevolazioni fiscali e chi può fruirne. 

Associazione sportiva dilettantistica (Asd): requisiti

Un'associazione sportiva dilettantistica (Asd) è un'associazione che si caratterizza per perseguire finalità sportive in forma dilettantistica (dunque, non professionale) e senza scopo di lucro.

Lo Statuto dell'associazione deve prevedere espressamente questi elementi, ma l'Asd, per vedersi riconosciuto il fine di promozione dello sport, dovrà anche iscriversi nell'apposito registro del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). A seconda della disciplina praticata, potrà essere prevista anche l'iscrizione alla relativa Federazione sportiva nazionale.

Il Coni ogni anno trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati delle Asd iscritte nel registro, per consentire la verifica dei presupposti di ammissibilità ai benefici fiscali.

Il regime fiscale delle Asd: condizioni

Un'apposita legge dello Stato stabilisce le condizioni per beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per le Asd. Coerentemente con le finalità sportive perseguite, lo Statuto dovrà vietare la distribuzione di utili durante la vita dell'associazione e la possibilità di avere "soci temporanei"; in caso di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto a enti con finalità sportive. La dicitura di "associazione sportiva dilettantistica" deve comparire nella denominazione sociale.

Asd: le agevolazioni fiscali e il regime forfettario

Il regime fiscale agevolato è disciplinato anch'esso da una legge nazionale che stabilisce in favore delle Asd l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili obbligatorie e la determinazione forfettaria del reddito imponibile e, dunque, delle imposte da pagare.

L'accesso al regime agevolato prevede il non superamento della soglia limite di 400.000 euro di ricavi da attività commerciale e l'esercizio di un'apposita opzione nella dichiarazione Iva e dei redditi.

Le entrate delle attività commerciali dell'Asd (come la gestione di un bar interno o la vendita di indumenti e attrezzi sportivi) sono soggette a tassazione Ires solo per il 3%, dunque con un'esenzione del 97% dei proventi. Anche l'Irap viene determinata con il metodo forfettizzato (3% del reddito più gli eventuali costi del personale ed interessi passivi).

Un altro elemento di favore è che i proventi derivanti dalle attività commerciali non concorrono alla formazione del reddito imponibile se l'incasso annuale non supera 51.645,69 euro.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi dispone che non sono considerati redditi da attività commerciale i proventi che derivano dal perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione; perciò, essi non saranno soggetti all'imposta.

L'Iva non prevede il consueto calcolo di liquidazione della differenza tra importi a credito e a debito, ma viene assolta con la liquidazione ed il versamento del 50% di quest'ultima e senza obbligo di invio della dichiarazione annuale.

Anche a livello di adempimenti le Asd sono favorite perché sono esonerate dalla tenuta delle principali scritture contabili (libro giornale, libro dei beni ammortizzabili e libro degli inventari). L'obbligo di fatturazione c'è solo in caso di sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie ed è stabilito l'esonero dall'emissione degli scontrini fiscali.

Palestre: quando non spettano le esenzioni

Alcune palestre si "camuffano" da associazioni sportive per rientrare nel regime fiscale agevolato che abbiamo descritto. L'escamotage per pagare meno tasse però non funziona: le palestre non possono beneficiare della disciplina fiscale di favore prevista per gli enti non commerciali in quanto esse rientrano nella nozione di imprese commerciali con finalità di profitto (e di perseguimento del benessere e del fitness dei propri clienti, ma non di promozione delle discipline sportive).

La giurisprudenza tributaria ha stabilito che le esenzioni d'imposta previste per le associazioni non lucrative non spettano ad un centro sportivo risultato carente dei requisiti previsti per le Asd, nonostante l'avvenuta affiliazione della palestra al Coni e la veste giuridica di associazione sportiva dilettantistica.

Conta, piuttosto, il rispetto dei requisiti sostanziali, cioè l'effettivo svolgimento di un'attività senza fine di lucro. Il riconoscimento delle agevolazioni - afferma il Collegio - dipende «non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive e al Coni».

Di conseguenza, non possono nemmeno bastare la «regolare approvazione del bilancio o l'inserzione nell'atto costitutivo o nello statuto di clausole riguardanti la vita associativa, essendo necessario che le associazioni interessate si conformino ad esse». Nella decisione dei giudici tributari capitolini ha pesato anche il fatto che c'era un'insegna stradale e un'attività di comunicazione online: elementi che hanno portato a ritenere palestra, e non Asd, il centro sportivo in questione. 

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