Partite Iva: con la flat tax ipotesi di risparmio e valutazioni di convenienza

05.11.2018

Il punto della situazione su Flat Tax e Regimi Fiscali di vantaggio

Si avvicina a "grandi passi" la fine dell'anno 2018 e gli operatori devono valutare, come di consueto, l'impatto degli ultimi provvedimenti fiscali sul periodo di imposta successivo. Nel 2019 entreranno in vigore numerose novità e quindi l'attenzione deve essere massima. Oltre alla tanto attesa "pace fiscale," le maggiori preoccupazioni dei contribuenti sono concentrate sulla FLAT TAX, o meglio l'estensione del regime forfetario già in vigore, e sull'obbligo di fatturazione elettronica. Entro il 31 dicembre 2018 i contribuenti saranno così chiamati ad uno sforzo notevole. 

Il primo punto da affrontare dovrà tenere conto che dal 1° gennaio 2019 potranno accedere al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 i contribuenti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi professionali in misura non superiore a 65.000 euro. Non si applicheranno più limiti di ricavi e compensi diversificati a seconda della tipologia di attività, ma la soglia di accesso al nuovo forfait sarà unica per ogni contribuente. 

La nuova disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, quindi la verifica del mancato superamento della soglia per accedere al novellato regime forfetario dovrà essere effettuata avendo riguardo alle risultanze del periodo d'imposta 2018. Il nuovo comma 54 di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dovrebbe essere così formulato: "I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 59 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000". 

Il criterio per verificare il mancato superamento del limite, competenza o cassa, è diverso a seconda se si tratti di un'impresa individuale o di un professionista. Il riferimento temporale, come testualmente si desume dalla nuova disposizione, che fa riferimento all'anno precedente, è costituito dall'anno 2018. Ad esempio se i compensi percepiti da un professionista nell'anno 2018 ammontano a 62.000 euro, sarà possibile, con decorrenza dall'anno successivo, in presenza delle altre condizioni stabilite dalla legge, determinare il reddito secondo criteri di tipo forfetario. 

In particolare, i professionisti continueranno ad applicare il coefficiente di redditività del 78 per cento.
La disposizione prevede la necessità di effettuare il ragguaglio ad anno. Pertanto se lo stesso professionista ha iniziato l'attività il 1° dicembre 2018, incassando compensi per 10.000 euro, non sarà possibile applicare dal 1° gennaio 2019 il nuovo regime forfetario. L'operazione di ragguaglio ad anno vuol di fatto significare che i compensi di riferimento, relativi all'anno 2018 (l'anno precedente), devono essere rideterminati nella misura di 120.000 euro e non 10.000 euro. Conseguentemente sarà precluso l'accesso nel nuovo regime forfetario. 

Il nuovo comma 55, sempre al fine di verificare il mancato superamento (nell'anno precedente) del limite di 65.000 euro, precisa che non si deve tenere conto dei componenti positivi di reddito indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni fiscali al fine di adeguarsi alle risultanze degli ISA. Si tratta dei nuovi indicatori, di cui al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che consentono ai soggetti in contabilità semplificata ed ordinaria di fruire di un regime premiale graduato a seconda del livello di affidabilità dei contribuenti. Una volta che il contribuente sarà entrato nel regime forfetario i predetti indicatori non saranno più applicabili.  

Le valutazioni di convenienza sono però ben più ampie rispetto a questa prima analisi. L'entrata nel nuovo regime forfetario, come quello passato, determina il divieto di esercitare la rivalsa e l'indetraibilità dell'Iva. Conseguentemente il passaggio da un regime di detrazione analitico dell'Iva ad un altro sistema che ne prevede l'indetraibilità potrebbe determinare l'obbligo di applicare la rettifica della detrazione. 

Ne conseguirebbe la necessità di effettuare il versamento di una parte del tributo precedentemente considerato in detrazione. Pertanto, se l'onere dovesse rivelarsi non indifferente, il contribuente potrebbe ritenere più conveniente permanere all'interno di un regime analitico fin quando non si saranno esauriti gli effetti della rettifica della detrazione.
Ulteriori elementi di valutazione circa la convenienza ad entrare nel nuovo forfait riguardano l'obbligo di fatturazione elettronica, relativo a quasi tutti i contribuenti e con effetto dall'inizio del nuovo anno. I contribuenti che beneficeranno del nuovo forfait sono esonerati dall'obbligo di emettere le fatture in formato digitale. Si tratta di un'evidente semplificazione che può far pendere la bilancia in favore de predetto regime. La semplificazione è però parziale in quanto l'esonero dall'emissione della fattura elettronica non riguarda le prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle entrate nel corso del Telefisco 2018. 

Deve poi tenersi conto che i contribuenti forfetari potrebbero ricevere le fatture di acquisto in formato elettronico. In base alle disposizioni in vigore non sono esonerati dall'obbligo di effettuare la conservazione sostitutiva dei documenti digitali ricevuti. Le difficoltà potranno però essere agevolmente superate conferendo all'Agenzia delle entrate una delega ad hoc per effettuare il predetto adempimento. 

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