Professionisti: i dubbi sul calcolo della ritenuta d'acconto

07.04.2017

Indicazioni ed orientamenti circa le modalità di applicazione della ritenuta d'acconto nell'esercizio di arti e professioni

L'articolo 53, del TUIR, dispone che << Sono redditi da lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5>>. Sono pertanto, considerati redditi da lavoro autonomo i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche in forma associata, esercitate in modo abituale anche se non esclusivo, purché non rientranti tra i redditi d'impresa di cui all'articolo 55 D.P.R. n. 917/86.

Il reddito di lavoro autonomo, è determinato analiticamente dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo di imposta. Si legge, infatti, nell'articolo 54, comma 1, del D.P.R. n.917/86 "Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare di compensi in denaro o natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde". 

La determinazione del reddito, come è noto, viene effettuata in osservanza del cosiddetto principio di cassa, in base al quale concorrono alla formazione del reddito i compensi se percepiti e le spese se effettivamente sostenute nel periodo di imposta. Nel caso in cui le spese, siano superiori ai compensi, si determina una perdita che, può essere utilizzata per compensare gli altri redditi, di qualsiasi natura, realizzati dal medesimo soggetto, nello stesso periodo di imposta. Pertanto, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata negli anni successivi. 

Occorre precisare, inoltre, che, sui compensi percepiti, per le prestazioni di lavoro autonomo, i professionisti subiscono la ritenuta d'acconto. 

La ritenuta d'acconto - La ritenuta d'acconto, costituisce solo un'anticipazione del tributo, il cui obbligo di versamento è posto dal legislatore a carico del sostituto di imposta che la trattiene al prestatore e la versa per suo conto. In sostanza, la ritenuta d'acconto viene trattenuta al prestatore di lavoro autonomo, e, deve essere versata dal sostituto di imposta, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento, mediante modello F24 con l'indicazione del codice tributo previsto per il tipo di reddito corrisposto.

L'articolo 25 del D.P.R. n. 600/73 stabilisce che, sono soggetti a ritenuta: "i compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".

Si vuole precisare che, la ritenuta d'acconto per i redditi su citati è sempre dovuta, mentre non lo è per coloro che aderiscono al regime forfetario, introdotto dagli articoli 54-89 della Legge di stabilità 2015. Non è dovuta, ulteriormente, nel caso di compensi per importi inferiori ad euro 25,82, corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo occasionale da enti pubblici e privati non commerciali, a condizione che non si tratti di acconti di maggior compensi.

Il calcolo della ritenuta d'acconto - Il professionista, nel momento in cui riceve il compenso per la propria prestazione, deve effettuare il calcolo della ritenuta d'acconto, prima di emettere la fattura, applicando una ritenuta pari:

  • al 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'obbligo di rivalsa ;
  • al 30 per cento nel caso di soggetti non residenti per i quali la ritenuta è a titolo definitivo e non a titolo di acconto (vedi esempio in calce).


Si pone il problema del pagamento parziale dell'importo della fattura e della relativa ritenuta d'acconto.
Ci si chiede in pratica, e riprendendo il caso esposto nell'esempio, se la società che riceve la fattura, paghi un acconto del 50 per cento dell'importo. In questo caso, la domanda è: la ritenuta si calcola sull'importo di euro 1.000,00 o solo sul 50 per cento dell'importo pagato come acconto?

L'orientamento della dottrina, è indirizzato verso un versamento parziale della ritenuta d'acconto ancorato, quindi, all'importo parziale del compenso.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n.7 del 7 febbraio 2007, pur se con riguardo alle ritenute effettuate sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore, ha chiarito che, l'obbligo di operare la predetta ritenuta all'atto del pagamento sussiste a prescindere dall'assolvimento o meno dell'obbligo di emettere la fattura, ovvero, a prescindere dall'indicazione in fattura della ritenuta medesima.
Continua l'Agenzia, la ritenuta dovrà essere operata indipendentemente dall'importo del pagamento effettuato e dell'imputazione del pagamento stesso ad acconto o saldo del corrispettivo dovuto.

Da detto chiarimento, pare che l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria sia quello di operare la ritenuta sull'intero importo e non sul pagamento parziale.

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