Studi di Settore. Rettifica per la società sempre in perdita.
Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 12 aprile 2017

In tema di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore, la Commissione tributaria può annullare l'atto impositivo solo se il contribuente ha dimostrato la sussistenza di condizioni giustificanti la sua esclusione dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo preso in esame.
È quanto emerge dalla sentenza n. 9484/17 della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di un giudizio riguardante un avviso di accertamento per il recupero di maggiori imposte (IRES- IVA - IRAP) per l'anno 2004, atto emesso nei confronti di una Srl, sulla base degli studi di settore.
In sostanza, secondo i giudici del Palazzaccio, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha annullato il recupero a tassazione senza tenere in adeguata considerazione i dati offerti dell'Ufficio procedente, attestanti una gestione antieconomica dell'impresa che è rimasta sfornita d'idonea giustificazione da parte della società contribuente (il cui reddito è risultato sempre in perdita nel quinquennio considerato, mentre i costi sostenuti, soprattutto per il personale, sono risultati crescenti).
Nel rinviare al giudice di merito, per nuovo esame, la Suprema Corte ha ribadito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standard (Sez. Un. n. 26635/2009).
Nel caso di specie, ad avviso degli Ermellini, la CTR si è discostata da questi principi, in quanto ha omesso di illustrare il percorso logico posto a fondamento dell'espresso convincimento dell'inadeguatezza della motivazione dell'atto impositivo. La CTR, inoltre, si è limitata a esprimere un giudizio di inadeguatezza della valutazione data dall'Ufficio alle giustificazioni offerte dalla contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale, e a sua volta non ha operato alcuna specifica valutazione della fondatezza e concludenza di quelle giustificazioni.
La Suprema Corte, in conclusione, ha accolto il ricorso del fisco, rimettendo la causa davanti al giudice di secondo grado, per nuovo esame.